Abolizione scheda carburante: fonti normative della Legge di bilancio 2018
(Legge n. 205/2017, art. 1, commi 917-920-921-922-923-926)
- Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1º luglio 2018 relative: a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori; …omissis….
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- All’articolo 22, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica».
- All’articolo 2, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo le parole: «di carburanti e lubrificanti per autotrazione» sono aggiunte le seguenti: «nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione».
- All’articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605».
- All’articolo 19-bis.1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate».
- Sono abrogati:
- L’art. 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31;
- Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444
- ….omissis…
CONSIDERAZIONI IN LIBERTA’
Dall’1.7.2018, in deroga a quanto stabilito dal comma 929 in materia di decorrenza della fattura elettronica (01.01.2019), la stessa diventa obbligatoria per le cessioni di benzina e gasolio se destinati come carburanti per motori (comma 917)
Dall’1.7.2018 gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA devono essere documentati con la fattura elettronica (comma 920).
Non è molto chiara la ratio di questa norma, sia per la sua collocazione come secondo periodo del comma 3 dell’art. 22 del DPR 633/72 dopo l’obbligo per gli imprenditori, sancito nel primo periodo, di richiedere sempre la fattura quando acquistano beni che formano oggetto della propria attività (in una corretta tecnica legislativa, di solito in un comma i periodi successivi al primo non recano norme a sé stanti, ma servono da maggior dettaglio o specificazione), sia per l’apparente inutilità della norma stessa giacché l’obbligo della fattura elettronica era già stato sancito dal comma 917 anche se specificando per benzina e gasolio per qualunque motore e non per i carburanti (quindi anche il GPL e altre miscele) e specificatamente per la sola autotrazione.
Sembrerebbe che i due commi non siano stati scritti dalla medesima mano, salvo che la differenza non fosse voluta e il comma 920 abbia lo scopo specifico di estendere l’anticipazione di sei mesi dell’obbligo di fatturazione elettronica anche ai carburanti per autotrazione diversi da benzina e gasolio.
Se la norma del comma 920 fosse destinata a tutte le imprese e i professionisti e non solo a quelli del primo periodo del comma 3, forse sarebbe stato meglio aggiungere un nuovo comma all’art. 22 IVA o precisare l’obbligo direttamente nell’art. 19-bis.1 insieme a quello della tipologia di pagamento, se viceversa fosse riferita solo agli imprenditori del primo periodo non si comprende perché non li abbia richiamati in modo specifico invece di utilizzare la locuzione “soggetti passivi”.
D’altro canto il comma successivo (comma 921) intervenendo sul DPR 696/1996 che regolamenta l’obbligo di emissione dello scontrino e/o della ricevuta fiscale per le cessioni per cui non è obbligatoria l’emissione della fattura se non a richiesta del cliente, ma sussiste l’obbligo di certificazione fiscale (art. 1), specifica che dal 01.07.2018 non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi i carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione.
Significa che se li acquista un soggetto passivo IVA sussiste l’obbligo di certificazione e deve essere emesso lo scontrino e/o la ricevuta fiscale perché anche nei loro confronti la fattura non è obbligatoria se non richiesta dal cliente? Ma ciò non confliggerebbe con il paventato obbligo della fattura elettronica per tutti i soggetti passivi IVA?
Che senso avrebbe, infatti, specificare l’esenzione dalla certificazione solo per i “privati” se soltanto nei loro confronti la fattura non è obbligatoria se non richiesta dal cliente? Era implicito!! La norma poteva ben rimanere scritta come era! Prima infatti per i soggetti passivi c’era già l’obbligo della fattura, anche se sostituita dalla scheda carburante allo scopo di evitarne l’emissione ad ogni rifornimento!
La modifica normativa al DPR 696/1996 potrebbe essere il preludio per la possibilità di emettere scontrino parlante detraibile/deducibile solo se il pagamento è effettuato con i sistemi tracciabili previsti?
Riepilogando quanto sopra scritto la domanda che sorge spontanea è:
- se è chiaro che in base ai commi 922 e 923 la deducibilità fiscale del costo e la detraibilità dell’IVA per i rifornimenti di carburanti per autotrazione sono possibili solo se vengono pagati tramite carte di credito, carte di debito, carte prepagate o, ma solo ai fini IVA, con altri sistemi tracciabili individuati con provvedimento del direttore dell’ADE, è necessario anche che siano documentati obbligatoriamente da fattura elettronica?
Non dimentichiamoci poi dell’esistenza del DL 70/2011, art. 7, comma 1, lett. l) che non è stato abrogato dalla Legge di Bilancio, ma che, aggiungendo con il comma 2, lettera p) il comma 3-bis all’art. 1 del DPR 444/97, non ha più efficacia (abrogazione implicita?) visto che il DPR modificato è stato interamente abrogato, insieme all’art. 2 della L. 31/1977 che istituiva di fatto la scheda carburante, dal comma 926 della Legge di Bilancio e la carta carburante non esiste più.
Il suddetto comma 3-bis così recitava: “3-bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all’imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento”.
Con questo metodo, dall’1.7.2018 non più praticabile, si detrae/deduce il carburante senza nessuna identificazione del soggetto e del veicolo sullo scontrino rilasciato dall’impianto! L’unica condizione è che il pagamento risulti dall’estratto del conto corrente (bancomat) o della carta di credito.
CONCLUSIONI E SPERANZE
Non essendo più previsti dal 01.07.2018 metodi alternativi sostitutivi della fattura (ex art. 2, L. 31/1997), per documentare l’acquisto di carburanti per autotrazione, il previsto provvedimento dell’ADE potrebbe prevedere (per i soli soggetti non obbligati a richiedere la fattura di cui al comma 3, primo periodo, dell’art. 22, DPR 633/72 e vista la modifica al DPR 696/1996) lo scontrino parlante rilasciato dall’impianto di distribuzione recante la partita IVA (e magari anche la targa del veicolo) da digitare quando si effettua il rifornimento con la carta o da parte del gestore sul misuratore fiscale della stazione di servizio, come già avviene per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici. Dovranno inoltre essere concesse la prevista detraibilità dell’IVA tramite scorporo e la annotazione mensile o trimestrale in contabilità con un documento riepilogativo dei rifornimenti.
18 gennaio 2018
Giuseppe Zambon