L’Agenzia delle Entrate può sospendere per un periodo di trenta giorni l’esecuzione della delega di pagamento F24 contenente compensazioni, per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni esposte
Il comma 990, dell’art.1 , della legge di Bilancio 2018, veicolata nella legge 27 dicembre 2017, n.205, pubblicata sulla G.U. n.302 del 29 dicembre 2017, S.O. n.62/L, prevede che l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a trenta giorni, le deleghe di pagamento (F24) delle imposte effettuate mediante compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito.
I soggetti che utilizzano il modello F24
Si evidenzia che il modello F24 deve essere utilizzato da tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, per il versamento di tributi, contributi e premi.
Il modello è definito “unificato” perché permette al contribuente di effettuare con un’unica operazione il pagamento delle somme dovute, compensando il versamento con eventuali crediti.
I contribuenti titolari di partita Iva hanno l’obbligo di utilizzare, anche tramite intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.), modalità telematiche di pagamento.
I versamenti con modalità telematiche possono essere effettuati:
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direttamente :
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mediante i servizio telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 web” e “F24 online”) utilizzando i canali Entratel o Fisconline;
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mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento);
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tramite gli intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) che:
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sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e aderiscono a una specifica convenzione con la medesima Agenzia (servizio “F24 cumulativo”) ;
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sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e utilizzano il servizio “F24 addebito unico” (Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2007);
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si avvalgono dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate.
A seguito delle problematiche legate alle frodi attuate con la presentazione dei modelli F24 il legislatore è di recente dovuto intervenire nei confronti di quei contribuenti che presentavano crediti in compensazione che in realtà di sono poi rilevati non veritieri.
In particolare, la Manovra Correttiva 2017 (D.L. 50/2017, art.3) ha:
1) rideterminato in euro 5.000 (da euro 15.000) il limite massimo oltre il quale, per poter compensare i crediti relativi ad IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute alla fonte (di qualunque tipologia), i contribuenti hanno l’obbligo di far apporre sulla dichiarazione da cui emergono i crediti stessi l’apposito visto di conformità (previsto dall’articolo 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 241 del 1997), ovvero, in alternativa, per i contribuenti di cui all’articolo 2409-bis c.c., di far sottoscrivere la dichiarazione dai soggetti che esercitano il controllo contabile;
2) previsto che l’utilizzo improprio dei crediti in questione , ossia in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione sulle dichiarazioni da cui emergono, ovvero nelle ipotesi di visti/sottoscrizioni apposti da soggetti diversi da quelli abilitati , ne comporti il recupero a mezzo atto di contestazione (disciplinato dall’articolo 1, comma 421, della L. n. 311 del 2004) con relativi interessi e sanzioni.
In sostanza il legislatore è corso ai ripari ponendo dei “paletti” a monte delle compensazioni attuate successivamente con i modelli F24.
La novità introdotta dalla legge di Bilancio 2018
Occorre ricordare che l’articolo 17, del D.Lgs. n. 241 del 1997, disciplina i versamenti unitari effettuati dai contribuenti, con eventuale compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche dei redditi. La compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
Il modello F24 deve essere utilizzato da tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, per il versamento di tributi, contributi e premi. Il modello è definito “unificato” perché permette al contribuente di effettuare con un’unica operazione il pagamento delle somme dovute, compensando il versamento con eventuali crediti. I contribuenti titolari di partita Iva hanno l’obbligo di utilizzare, anche tramite intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.), modalità telematiche di pagamento.
Il decreto-legge n. 66 del 2014 ha previsto l’obbligo di modalità telematica nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero ovvero di importo positivo. Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 3, comma 3) ha reso obbligatorio l’uso dei servizi telematici in tutti i casi di compensazione.
Per effetto delle novità introdotte dal legislatore con la legge di Bilancio 2018 è introdotta una disposizione che prevede la “sospensione delle deleghe di pagamento”. In sostanza l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento con modello F24 (di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito. Se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerarono non effettuati. In tal caso “la struttura di gestione dei versamenti unificati non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili”.
Sarà nello specifico un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che stabilirà i criteri e le modalità di attuazione della nuova disposizione.
Come avverrà l’iter di controllo
L’iter che si dovrebbe sviluppare a seguito delle novità introdotte dal legislatore sono le seguenti.
L’Agenzia delle Entrate avrà 30 giorni di tempo per verificare il corretto utilizzo del credito da parte del contribuente.
A seguito della verifica in commento potranno verificarsi tre situazioni :
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il credito risulta utilizzato correttamente : in questo caso il pagamento è eseguito e la compensazione si considera effettuata alla data della sua effettuazione;
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il credito non risulta utilizzato correttamente : il questo caso la delega si considera come non presentata. I tributi a debito, che sono stati compensati, risultano non pagati ed il credito esposto in compensazione risulta non utilizzato;
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decorrono 30 giorni dalla presentazione del modello senza alcuna comunicazione da parte dell’Ufficio : in questo caso si formalizza il silenzio assenso, pertanto, il pagamento è eseguito e la compensazione si considera effettuata alla data della sua effettuazione.
Esempio di sopsensione del modello F24
Per effetto delle nuove disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2018, ipotizziamo che un contribuente presenti un modello F24 compensativo per la scadenza del 16 marzo 2018; l’Agenzia delle Entrate si concede trenta giorni di tempo per la verifica del credito.
In sostanza la delega con il modello F24 rimane sospesa fino a trenta giorni (15 aprile 2018) e non è né respinta, né accolta.
Se entro il trentesimo giorno arriva il via libera delle Entrate la delega è pagata con effetto dal 16 marzo .
C’è da sottolineare, inoltre, che la norma precisa che “(….) decorsi trenta giorni dalla data di presentazione delle delega di pagamento, la delega è eseguita” ; in sostanza sembrerebbe essere introdotto l’istituto del silenzio-assenso al pagamento del modello F24.
16 gennaio 2018
Federico Gavioli